Si comunica che dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, quali: Enti Statali, Regioni, Province, Comuni, ASL, Agenzie del Territorio, delle Entrate, Università e Scuole pubbliche, INPS ecc…( art.40 DPR 445/2000).
E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede.
Pertanto, gli uffici demografici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato ed i certificati riporteranno la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio.
I certificati d’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, ecc.) potranno essere rilasciati per l’esibizione a privati in competente bollo diritti di segreteria, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.